ACCORDO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO AI SENSI DELL'ART. 12 - LEGGE 162/2014

Pubblicata il 02/01/2017

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
 
L’11 dicembre 2014 è entrato in vigore il D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati o al tribunale.
 
Dove si può fare
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
  • di residenza di uno dei coniugi,
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione con rito civile
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
 
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata
Tutte quelle coppie:
  1. dalla cui unione non risultino:
    • figli minori;
    • figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
    • figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
    • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  2. raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale - a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione - ad eccezione dell’attribuzione di un assegno periodico  c.d. di mantenimento in caso di separazione o assegno  c.d. divorzile in caso di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio.
 
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e che la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12) (art. 3 c. 2 lett. b) legge 898/1970 e ss.mm.)
 
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire i dati necessari per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
 
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
 
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
 
 
 
Documenti da presentare
  • Documenti di identità;
  • nel caso di divorzio: sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato, ovvero decreto di omologa della separazione consensuale, se il procedimento di separazione si è svolto con procedimento giurisdizionale, mentre in caso di separazione avvenuta con negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile occorrerà prendere visione dei relativi atti iscritti o trascritti nei registri di stato civile;
  • nel caso di modifica delle precedenti condizioni: precedente accordo.
 
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo massimo di € 16,00, da versare sul conto corrente di tesoreria  UBI BANCA –  FILIALE MONASTERACE COD. IBAN COMUNE DI BIVONGI  IT 71E0311181460000000030047 – con la seguente causale: NOME E COGNOME DEL VERSANTE DIRITTO FISSO PER ACCORDO AI SENSI ART. 12 D.L. n. 132/2014
 
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, mentre gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo medesimo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
 
 
Riferimento normativi
D.P.R. n. 396/2000
legge 898/1970 e ss.mm.
D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014
Circolare M.I. n. 19 del 28/11/ 2014
D.M. I. del  9 dicembre 2014
Circolare. M.I. n. 6/2015

Allegati

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Allegato dichiarazione_sostitutiva_separazione.pdf 40.99 KB
Allegato dichiarazione_sostitutiva_divorzio.pdf 16.72 KB
Allegato dichiarazione_sostitutiva_modifica_condizioni.pdf 42.75 KB
Allegato richiesta_appuntamento_separazione.pdf 18.26 KB
Allegato richiesta_appuntamento_divorzio.pdf 94.42 KB
Allegato richiesta_appuntamento_modifica_condizioni.pdf 77.22 KB

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