ricongiungimento nucleo familiare
Informazioni generali
1) Richiesta del nulla ostaSoggetti interessati
- lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo politico, motivi religiosi, o titolare di carta di soggiorno, può richiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, con i figli minori a carico, anche se adottati, affidati o sottoposti a tutela, con i genitori a carico e con i parenti entro il terzo grado a carico ed inabili al lavoro per la legge italiana
- lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
- il visto può essere richiesto anche dal genitore naturale di figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, il quale dovrà dimostrare entro un anno dall'ingresso in Italia il possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (disponibilità d'alloggio e di reddito).
Organi di riferimento
- questura
- Azienda Sanitaria Locale oppure Ufficio Tecnico del Comune / Servizio Casa
Lo straniero che intende richiedere il nulla osta per ricongiungimento familiare deve dimostrare di essere in possesso:
- della documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale attestazione la rilascia l'Ufficio Tecnico del Comune/Servizio Casa, allegando alla richiesta, fatta su apposito modulo, la fotocopia del contratto di affitto (solo se nel contratto è indicata la superficie dell'alloggio) e la planimetria catastale relativa all'alloggio. Altrimenti si può presentare il certificato di idoneità igienico - sanitaria rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
- di reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ricongiungersi con una persona, pari al doppio per ricongiungersi con due persone, ecc. Nella determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari conviventi con il richiedente
Decorso detto termine l'interessato può ottenere il visto d'ingresso direttamente dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d'origine, che chiederanno l'esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Tutela
Avverso il diniego del nulla
osta, nonché di ogni atto in materia di diritto all'unità
familiare, può essere presentato ricorso dall'interessato al Tribunale
del luogo in cui risiede.
2) Visto di ingresso
Organi di riferimento
Rappresentanza diplomatica o consolare Italiana nel Paese di origine.
Documenti richiesti
Nella domanda lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità e quelle di eventuali familiari a seguito
- gli estremi del passaporto o di un altro documento di viaggio equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
- il passaporto o altro documento di viaggio equivalente
- la documentazione concernente la finalità del viaggio (per ricongiungimento familiare)
- nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla questura di residenza del cittadino straniero al quale si ricongiunge. Nel caso in cui la questura non abbia emesso il nulla osta entro 90 giorni, lo straniero può presentare copia degli atti e ricevuta della documentazione presentata, contrassegnata con timbro datario e sigla dell'incaricato al ricevimento (documentazione che gli sarà stata spedita dal familiare in Italia)
- la documentazione comprovante i presupposti di parentela, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. I certificati, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data di richiesta.
Avverso il diniego del visto
lo straniero può presentare ricorso al TAR del Lazio, pertanto è
necessario rivolgersi ad un avvocato.
3) Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiareUna volta entrato in Italia, lo straniero dovrà richiedere, entro 8 giorni dall'ingresso, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, la cui durata corrisponderà a quella del permesso di soggiorno del familiare cui lo straniero si è ricongiunto. Il titolare del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ha accesso al Servizio Sanitario Nazionale, all'iscrizione nelle liste di collocamento, allo studio, al lavoro sia in forma subordinata che autonoma.
Organi di riferimento
Questura
Documenti richiesti
Lo straniero dovrà esibire per il rilascio del primo permesso di soggiorno e per i successivi rinnovi la seguente documentazione:
- 3 fototessere
- fotocopia del passaporto (solo le pagine relative all'identificazione, al visto ed alla validità)
- nulla osta della questura (fotocopia)
- polizza assicurativa italiana o straniera valida sul territorio nazionale o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- dichiarazione di presa a carico del familiare a cui lo straniero si è ricongiunto (modulo da ritirare in questura)
- fotocopia del permesso di soggiorno del familiare a cui lo straniero si è ricongiunto
- marca da bollo da £ 20.000 (al rinnovo ed al primo rilascio)